Regime lavoratori impatriati: non è necessaria l’iscrizione all’AIRE

Scritto da Claudia Voto il 13 dicembre 2019

Regime lavoratori impatriati: non è necessaria l’iscrizione all’AIRE per fruire delle agevolazioni fiscali. A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 497 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 25 novembre scorso

Regime lavoratori impatriati: non è necessaria l'iscrizione all'AIRE

Regime lavoratori impatriati: per accedere alle agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati non è necessaria l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Basta avere elementi utili per comprovare la residenza in un altro paese sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 497 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 25 novembre 2019.

Il regime speciale per lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015 e prevede un regime fiscale favorevole per quei cittadini che, dopo un periodo di lavoro all’estero, rientrano a lavorare in Italia, spostando la propria residenza fiscale nel nostro Paese.

Risposta interpello n. 497 Agenzia delle entrate - 25/11/2019
Scarica la risposta all’interpello n. 497 dell’Agenzia delle entrate - 25/11/2019

Regime lavoratori impatriati: l’iscrizione all’AIRE non è necessaria

L’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, numero 34 ha apportato delle modifiche normative rispetto al regime speciale per lavoratori impatriati. In particolare, è nel comma 5-ter che leggiamo che ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, spettano i benefici fiscali del regime lavoratori impatriati, ma a due condizioni:

  • il lavoratore deve aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
  • una volta trasferitosi in Italia, il lavoratore deve risiedere nel nostro Paese per almeno due anni.

Regime lavoratori impatriati: l’agevolazione e i requisiti in breve

Per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia entro il periodo d’imposta 2019 il regime lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015.

La norma prevede l’applicazione di una base imponibile ridotta del 50% sui redditi prodotti in Italia nei primi cinque anni di impatrio.

Le modifiche normative apportate dall’articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, invece, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, dunque a partire dal periodo d’imposta 2020.

In questo caso la norma prevede l’applicazione di una base imponibile ridotta del 30% sui redditi prodotti in Italia nei primi cinque anni di impatrio.

Sul tema interviene il Decreto Fiscale 2020, da convertire in legge entro il 25 dicembre: un emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera, infatti, anticiperebbe già al 2019 la possibilità di beneficiare delle agevolazioni più ampie.

Ai sensi dell’articolo 16 del D.L. n. 147 del 2015, gli ulteriori requisiti per beneficiare del regime speciale sono i seguenti:

  • essere in possesso di un diploma di laurea;
  • aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, oppure, in alternativa, aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream;
  • l’attività lavorativa, una volta impatriati, deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

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