Adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS: la scadenza del 20 agosto 2021

Scritto da Tommaso Gavi il 20 agosto 2021

Adempimenti periodici, oggi, venerdì 20 agosto 2021 è fissata la scadenza per le partite IVA sostituti d’imposta. Entro la giornata odierna i contribuenti devono provvedere ai versamenti IVA, alle ritenute IRPEF e ai contributi INPS relativi al mese precedente. Per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale si deve corrispondere le somme relative al secondo trimestre del 2021.

Adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS: la scadenza del 20 agosto 2021

Adempimenti periodici, la scadenza di oggi, 20 agosto 2021, deve essere presa in considerazione dai titolari di partita IVA sostituti d’imposta.

I soggetti devono provvedere ai versamenti IVA, alle ritenute IRPEF e ai contributi INPS.

Il termine è lievemente spostato in avanti a causa della pausa feriale.

Il mese di riferimento è quello precedente, in questo caso luglio 2021.

Per i contribuenti IVA trimestrali il pagamento è relativo al secondo trimestre.

La scadenza, uno degli appuntamenti canonici con il Fisco, si aggiunge a tutte le altre previste per l’odierna giornata da bollino rosso del mese di agosto, al termine della sospensione estiva.

Adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS: la scadenza del 20 agosto 2021

Il giorno più caldo del mese è oggi, il 20 agosto 2021.

Nella giornata odierna si concentrano diversi adempimenti e scadenze fiscali, tra le quali quella degli adempimenti periodici.

La sovrapposizione di più termini è legata alla pausa feriale che ha alleggerito il calendario della prima metà del mese.

Torna quindi l’appuntamento fisso con il Fisco che riguarda le partite IVA sostituti d’imposta.

I contribuenti obbligati dovranno provvedere ai versamenti IVA, alle ritenute IRPEF e ai contributi INPS.

Nello specifico dovranno essere effettuati i seguenti versamenti IRPEF delle ritenute alla fonte a titolo di acconto su:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di luglio 2021 comprensive di addizionali comunali e regionali;
  • redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio 2021, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente.

Lo stesso modello F24 può essere utilizzato per pagare anche i contributi INPS.

Per quanto riguarda i versamenti IVA, entro il termine si deve anche provvedere a:

  • pagamento del mese di luglio 2021 per i contribuenti IVA mensili;
  • pagamento del secondo trimestre 2021 per i contribuenti IVA trimestrali.

Adempimenti periodici IRPEF, IVA e INPS: le istruzioni per il modello F24

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 con modalità telematica.

Nello specifico si possono utilizzare i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può avere accesso tramite i canali telematici Fisconline o Entratel.

Escluso il caso di modello F24 a saldo zero, possono inoltre essere utilizzati anche i servizi di internet banking messi a disposizione dagli istituti di credito, da banche, da Poste Italiane e dagli agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

I soggetti possono infine rivolgersi ad un intermediario abilitato.

A fornire un quadro completo degli adempimenti della giornata è la tabella riassuntiva.

ADEMPIMENTO PERIODO DI RIFERIMENTO MODALITÀ CODICE TRIBUTO
Versamento IRPEF relativo alle ritenute alla fonte a titolo d’acconto effettuate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente comprensivo di addizionali comunali e regionali e sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza luglio 2021 Modello F24 1040 con competenza 07/2021
Contributi INPS dovuti dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte nel mese precedente luglio 2021 Modello F24 (è possibile utilizzare lo stesso del versamento IRPEF) -
Versamento IVA per i contribuenti con liquidazione mensile maggio 2021 6007
Versamento IVA per i contribuenti con liquidazione trimestrale secondo trimestre 2021 6032

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