Dal 15 giugno partono le domande per la cassa integrazione emergenziale. La misura di sostegno si rivolge ai datori di lavoro e ai dipendenti delle zone colpite dall’alluvione, nelle regioni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
Per i lavoratori che sono stati costretti alla sospensione delle attività dal 1° maggio fino al 31 agosto il Decreto Alluvioni ha previsto, con l’articolo 7, le “Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali”.
Con la circolare n. 53 dell’8 giugno, l’INPS ha fornito tutte le istruzioni necessarie per avanzare la richiesta di cassa integrazione.
La domanda dovrà essere inviata dai datori di lavoro, anche quelli agricoli, inviando un file csv all’Istituto, il quale provvederà al pagamento diretto.
Le misure di sostegno per l’anno 2023 sono concesse nella spesa massima complessiva di 620 milioni di euro.
Alluvione, domande per la cassa integrazione dal 15 giugno: chi può richiederla
Come specificato dalla circolare n. 53 dell’INPS, le domande per la cassa integrazione per i dipendenti colpiti dall’alluvione partono il 15 giugno.
I soggetti destinatari dell’ammortizzatore sociale unico sono: i lavoratori subordinati del settore privato e i lavoratori agricoli.
Nella tabella seguente sono riepilogate le condizioni della cassa integrazione per i lavoratori dipendenti delle imprese private.
Lavoratori subordinati del settore privato | Durata della misura |
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indipendentemente dal Comune di residenza, i lavoratori impossibilitati a lavorare perché la sede di lavoro si trova in uno dei territori colpiti dall’alluvione | le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 90 giorni |
residenti in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, i lavoratori impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori | le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giorni |
Nella tabella seguente, invece, riepiloghiamo le condizioni della cassa integrazioni per i lavoratori agricoli.
lavoratori agricoli | durata della misura | note |
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indipendentemente dal Comune di residenza, i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a lavorare perché la sede di lavoro si trova in uno dei territori colpiti dall’alluvione | le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 90 giorni | |
i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione e sono impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori | le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giorni | |
indipendentemente dal Comune di residenza, i soggetti che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a lavorare perché la sede di lavoro si trova in uno dei territori colpiti dall’alluvione | numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino a un massimo di 90 giorni | la misura di sostegno è riconosciuta solamente a decorrere dalla data di assunzione |
i residenti in uno dei Comuni colpiti dall’alluvione, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori | le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino a un massimo di 15 giorni | la misura di sostegno è riconosciuta solamente a decorrere dalla data di assunzione |