Bonus donne lavoratrici svantaggiate: la scadenza delle assunzioni a dicembre 2023

Scritto da Emy Damiani il 4 ottobre 2023

Per l’esonero riconosciuto ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici svantaggiate le assunzioni devono essere effettuate entro la scadenza del 31 dicembre 2023. L’esonero contributivo è in misura pari al 100 per cento e ha un tetto massimo di 8.000 euro annui. Le istruzioni INPS per l’agevolazione

Bonus donne lavoratrici svantaggiate: la scadenza delle assunzioni a dicembre 2023

Anche quest’anno i datori di lavoro possono fruire del bonus donne lavoratrici svantaggiate.

La Legge di Bilancio 2023, infatti, ha confermato l’esonero per le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, e per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 fino alla scadenza del 31 dicembre 2023.

L’incentivo prevede l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali entro il limite massimo di 8.000 euro annui.

L’INPS fornisce tutte le istruzioni per fruire dell’agevolazione.

Bonus donne lavoratrici svantaggiate 2023: in cosa consiste, a chi spetta l’incentivo e chi può richiederlo

L’agevolazione in questione è relativa alle assunzioni di donne lavoratrici che sono in condizioni svantaggiate.

Consiste in un esonero contributivo dal versamento del 100 per cento, dovuto dal datore di lavoro, per un importo massimo di 8.000 euro annui.

La somma è stata innalzata rispetto al biennio precedente: infatti, la Legge di Bilancio 2021 aveva un tetto massimo di 6.000 euro annui.

L’agevolazione spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato;
  • la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermettente, il lavoro occasionale, i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

La durata del bonus è di:

  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 12 mesi, in caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato;
  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato;
  • 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.

Possono accedere ai benefici tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse le pubbliche amministrazioni.

Le lavoratrici, oggetto dell’esonero, sono donne svantaggiate che rientrano nelle seguenti categorie:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e sono disoccupate da oltre dodici mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia);
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Nell’ultimo caso bisogna considerare il periodo dei 24 mesi antecedenti alla la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato per almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.

La circolare n. 58 del 23 giugno 2023 dell’INPS fornisce tutte le istruzioni per la richiesta dell’agevolazione.

Bonus donne lavoratrici svantaggiate 2023: come fare domanda

La scadenza del 31 dicembre 2023 è uno dei vincoli per la validità del bonus. Infatti, le assunzioni delle donne lavoratrici svantaggiate deve avvenire tra il 1° gennaio 2023 ed entro la fine dell’anno.

Cosa devono fare i datori di lavoro? Chi interessato a richiedere l’esonero contributivo deve inviare una comunicazione all’INPS.

Come ricorda la circola n. 58:

“per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line”.

Una volta ottenuta l’autorizzazione dall’Istituto, i datori devono continuare a esporre nel flusso Uniemens le lavoratrici per le quali spetta l’esonero.

Nell’elemento CodiceCausale deve essere inserito il nuovo valore “ED23”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”.

Invece, nell’elemento IdentMotivoUtilizzoCausale deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. Se, in questo caso, viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo TipoIdentMotivoUtilizzo con valore “DATA”.

Ulteriori istruzioni sono presenti all’interno della circolare INPS.

INPS - Circolare n. 58
Esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

Mentre i datori di lavoro hanno ancora tempo per ottenere il bonus donne lavoratrici svantaggiate, il mese di ottobre si riempie di appuntamenti con il Fisco.

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