Contributi minimi avvocati: pagamento della prima rata in scadenza il 28 febbraio 2024

Scritto da Daniela Marmugi il 23 febbraio 2024

C’è tempo fino alla scadenza del 28 febbraio 2024 per il pagamento della prima rata dei contributi minimi 2024. È possibile effettuare il pagamento online tramite pagoPA o, in alternativa, generare e stampare i moduli F24 precompilati, direttamente dalla propria area personale del sito della Cassa Forense.

Contributi minimi avvocati: pagamento della prima rata in scadenza il 28 febbraio 2024

Il versamento della prima rata dei contributi minimi 2024 degli avvocati va effettuato entro e non oltre la scadenza prevista per il prossimo 28 febbraio 2024.

Il pagamento può essere effettuato accedendo alla propria Area Riservata della Cassa Forense, direttamente online tramite pagoPA o scaricando e stampando il modello F24 precompilato disponibile nel portale.

Contributi minimi avvocati: chi deve inviare il pagamento entro la scadenza del 28 febbraio 2024

La prima rata dei contributi minimi, i cui moduli possono essere generati e stampati da ieri 22 febbraio 2024, deve essere versata entro e non oltre la scadenza prevista per il 28 febbraio 2024.

Tutti gli avvocati iscritti alla Cassa Forense, secondo le modalità stabilite dall’art. 16 e ss. del Regolamento Unico, sono tenuti al versamento dei seguenti contributi minimi obbligatori:

  • contributo soggettivo di base e modulare;
  • contributo integrativo, non dovuto per il periodo di praticantato e per i primi 5 anni di iscrizione. I successivi 4 anni il contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento dei 35 anni di età. È invece sempre dovuto il contributo integrativo nella misura del 4 per cento dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato con il modello 5;
  • contributo di maternità.

I contributi minimi soggettivi obbligatori per l’anno 2024 sono riportati all’interno della tabella riassuntiva.

Soggetto Contributo dovuto Riduzione
iscritti alla Cassa 3.185,00 euro contributo intero
per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, se iscritti prima del compimento dei 35 anni di età* 1.592,50 euro contributo con riduzione del 50 per cento
per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa* 796,25 euro contributo con riduzione dell’ulteriore 50 per cento

Le riduzioni* riguardano esclusivamente gli specifici casi previsti dall’art. 24 comma 2 e art. 25 comma 2 del Regolamento Unico.

Per riferimento, è possibile consultare la tabella completa dei contributi minimi.

Cassa Forense - Tabella dei contributi minimi
Tabella di riferimento dei contributi minimi

La Cassa spiega che, delle quattro rate previste dei contributi minimi obbligatori:

  • le prime tre, a titolo di acconto, saranno calcolate sulla base della contribuzione dell’anno 2023 non rivalutata;
  • la quarta rata, il 30 settembre, verrà determinata a saldo, includerà la rivalutazione ISTAT (+5,4 per cento) e sarà comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità.

Contributi minimi avvocati: come inviare il pagamento entro la scadenza del 28 febbraio 2024

Per effettuare il pagamento dei contributi minimi 2024 occorre collegarsi al sito dell’ente e accedere all’Area Riservata tramite la sezione “Accessi riservati/posizione personale”, utilizzando i codici personali, PIN e Meccanografico.

All’interno della sezione “Pagamenti”, ogni iscritto può scegliere tra due diversi metodi di pagamento:

  • pagoPA, per generare un avviso telematico o effettuare un pagamento diretto;
  • pagamento tramite modello F24. Confermando questa scelta di pagamento, il sistema produrrà in automatico il modello già precompilato, con gli appositi codici tributo.

Il pagamento con F24 è effettuabile:

  • presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking di banche e Poste Italiane;
  • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, copiando tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa Forense, che si è in precedenza stampato o salvato sul pc. Nella sezione “Erario” si dovrà indicare l’importo relativo che si intende compensare e il relativo codice tributo.

I codici tributo utili al pagamento sono riportati nella seguente tabella:

Codice tributo Descrizione
E100 “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”
E101 “CASSA FORENSE - contributo di maternità”
E102 “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”
E103 “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”
E104 “CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”
E105 “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)”
E106 “CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo”
E107 “CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo”

Il “codice ente” da inserire, riferito alla Cassa Forense, è 0013.

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