Ferie non godute: la scadenza del 30 giugno

Scritto da Emy Damiani il 27 giugno 2023

In scadenza il 30 giugno le ferie non godute e maturate durante il 2021. I lavoratori hanno ancora qualche giorno di tempo per fruirne. Se le ferie non vengono godute interamente, i datori sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali. In caso di violazioni sono puniti con sanzioni amministrative

Ferie non godute: la scadenza del 30 giugno

I lavoratori hanno tempo fino alla scadenza del 30 giugno 2023 per usufruire delle ferie non godute e maturate nel 2021.

I datori di lavoro, quindi, entro questa data devono far utilizzare ai propri dipendenti le ferie non ancora godute degli ultimi 18 mesi.

In caso di violazioni sono previste sanzioni amministrative che vanno dai 100 euro ai 4.500 euro.

Se i dipendenti non usufruiscono interamente delle giornate di ferie entro la fine di giugno, i datori devono versare i contributi previdenziali aggiuntivi entro la scadenza del 21 agosto.

Ferie non godute in scadenza il 30 giugno: come funziona

Il 30 giugno 2023 è fissato il termine ultimo per utilizzare le ferie non godute e maturate nel 2021.

Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie, come stabilito dal Codice Civile.

Nello specifico, l’articolo 2109 afferma che il periodo di ferie:

  • sia retribuito;
  • sia possibilmente continuativo;
  • sia nei tempi stabiliti dal datore.

Inoltre, l’articolo 10 del DL n. 66/2003 aggiunge che il periodo di ferie non può essere inferiore a 4 settimane e:

va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Per i lavoratori, quindi, che hanno maturato le ferie nell’anno 2021 alla fine del mese in corso scade il termine per usufruirne. La fine del mese si presenta ricca di tanti appuntamenti legati sia Fisco, sia al Lavoro.

Ferie non godute in scadenza: cosa deve fare il datore di lavoro

Il godimento delle ferie è un diritto irrinunciabile del lavoratore e ogni datore è tenuto a far sì che ogni dipendente ne usufruisca.

In quanto diritto non è possibile la monetizzazione: le quattro settimane maturate, quindi, non possono essere sostituite da un’indennità per ferie non godute.

Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse permettere a un proprio lavoratore di godere delle ferie incorrerebbe in sanzioni amministrative. Le sanzioni variano a seconda della gravità della violazione e sono stabilite dall’articolo 18 bis della legge n. 66/2003:

  • da 100 a 600 euro per la mancata fruizione delle ferie per ciascun lavoratore;
  • da 400 a 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni;
  • da 800 a 4.500 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni.

Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Nel caso in cui il lavoratore non riesca a fruire entro il 30 giugno delle ferie arretrate, il datore è tenuto a pagare i contributi previdenziali aggiuntivi all’INPS, entro la scadenza del 21 agosto (la scadenza originaria sarebbe fissata il 20 agosto, che cade però di domenica).

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