Omessa dichiarazione IMU: in scadenza il 28 settembre il ravvedimento operoso

Scritto da Emy Damiani il 25 settembre 2023

In scadenza il 28 settembre il ravvedimento operoso per l’omessa dichiarazione IMU, relativa alle annualità 2021 e 2022, il cui termine per la presentazione era il 30 giugno. La sanzione è ridotta a un decimo del minimo per chi regolarizza entro 90 giorni. Il pagamento avviene tramite modello F24

Omessa dichiarazione IMU: in scadenza il 28 settembre il ravvedimento operoso

Manca poco per regolarizzare la mancata trasmissione della dichiarazione IMU relativa alle annualità 2021 e 2022, il cui termine era il 30 giugno scorso.

È infatti fissata al 28 settembre 2023 la scadenza per il ravvedimento operoso.

Entro i 90 giorni i contribuenti devono pagare la sanzione minima che è ridotta a un decimo del minimo. Il versamento avviene tramite modello F24.

L’obbligo di dichiarazione IMU 2023 riguarda i soggetti che nell’anno 2021 e nell’anno 2022 presentano variazioni nei propri immobili, rispetto alle dichiarazioni precedenti.

Omessa dichiarazione IMU 2023: chi benefica del ravvedimento operoso in scadenza il 28 settembre

C’è tempo fino alla scadenza del 28 settembre 2023 per rimediare all’omessa dichiarazione IMU 2023 e pagare la sanzione in misura ridotta.

I contribuenti hanno avuto 90 giorni per regolarizzare l’omesso invio e avvalersi del ravvedimento operoso.

La dichiarazione IMU relativa all’annualità 2021 e 2022, infatti, aveva come termine ordinario il 30 giugno scorso.

I soggetti interessati dal ravvedimento sono i contribuenti che nel corso del 2021 e del 2022 hanno avuto delle variazioni nei propri immobili, per cui c’è bisogno di presentare una nuova dichiarazione con le modifiche apportate.

Gli immobili che godono di riduzioni di imposta, per cui è obbligatorio inviare la dichiarazione IMU sono:

  • i fabbricati di interesse storico o artistico;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • i fabbricati concessi in comodato ai parenti;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, i cosiddetti beni-merce;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Allo stesso modo l’obbligo è previsto quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare l’adempimento tributario, ovvero nelle seguenti ipotesi:

  • quando l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
  • quando l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • quando l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
  • quando il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
  • quando l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • quando è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
  • quando è stato acquisito o perso nel corso dell’anno l’esenzione IMU;
  • se il fabbricato appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
  • se si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge.

Omessa dichiarazione IMU: come rimediare con il ravvedimento operoso

I contribuenti che hanno saltato la scadenza del 30 giugno 2023, un doppio appuntamento sia per la dichiarazione IMU 2022 che per quella dell’anno precedente, possono rimediare entro 90 giorni.

Il termine è fissato in calendario al 28 settembre 2023.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista una sanzione che va dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, con un minimo di 51 euro e un massimo di 258 euro.

Regolarizzando la propria posizione con il ravvedimento operoso è invece possibile pagare la sanzione ridotta.

In questo caso è necessario:

  • presentare la dichiarazione IMU non trasmessa;
  • versare la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione, che è ridotta a un decimo del minimo.

È possibile presentare la dichiarazione IMU per via telematica, con una copia cartacea al Comune o spedendola in busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno.

Il pagamento per il ravvedimento operoso avviene tramite modello F24. Il codice tributo da utilizzare è 3924.

La sequenza di cifre deve essere inserita all’interno della “Sezione IMU ed altri tributi locali”.

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