Definizione agevolata PVC, scadenza fissata al 31 maggio 2019

Scritto da Elena Greco il 30 maggio 2019

Definizione agevolata PVC, scadenza fissata al 31 maggio 2019: ultimo giorno per accedere allo strumento della pace fiscale che consente di perfezionare la propria posizione rispetto ai processi verbali di contestazione.

Definizione agevolata PVC, scadenza fissata al 31 maggio 2019

Definizione agevolata PVC, scadenza fissata al 31 maggio 2019: ultimo giorno per i contribuenti che vogliono avvalersi dello strumento della Pace Fiscale regolato dal primo articolo del decreto legge numero 199 del 2018.

Si tratta della possibilità di definire il contenuto integrale dei pvc consegnati entro il 24 ottobre 2018, a condizione che, sempre entro la stessa data, non sia stato ancora ricevuto un invito al contraddittorio o notificato un avviso di accertamento.

Definizione agevolata PVC, scadenza fissata al 31 maggio 2019

Secondo le regole stabilite dall’articolo 1 del Decreto Fiscale, tutte le violazioni, che riguardano imposte dirette e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivie, Ivafe e Iva - contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta devono rientrare nella definizione integrale.

Questo vuol dire che, nel caso in cui il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.

Le istruzioni operative sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 17776 del 23 gennaio 2019.

Per accedere a questo strumento della pace fiscale è necessario presentare la dichiarazione correttiva entro la scadenza del 31 maggio 2019 e pagare le imposte autoliquidate senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nella dichiarazione di rettifica e integrazione rispetto ai dati comunicati in origine, è necessario indicare esclusivamente i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni contenute nel processo verbale. Vale la stessa modalità di compilazione anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta oggetto di constatazione.

La stessa data segna il termine ultimo per il versamento della prima o unica rata. Le somme dovute si possono dividere fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

E la scadenza da tener presente per le rate successive alla prima è l’ultimo giorno di ciascun trimestre con gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

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