Scadenza dichiarazione TARI confermata al 30 giugno

Scritto da Davide Di Bello il 9 agosto 2019

Scadenza dichiarazione TARI confermata al 30 giugno: spostato al 31 dicembre il solo termine che riguarda IMU e TASI. Il chiarimento arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Entro la data canonica, va presentata esclusivamente in caso di variazioni che hanno un impatto sul versamento delle somme dovute.

Scadenza dichiarazione TARI confermata al 30 giugno

Scadenza dichiarazione TARI al 30 giugno, spostate TASI ed IMU: per il termine ultimo per comunicare eventuali variazioni sulla tassa sui rifiuti, resta la data canonica.

Lo ha precisato il ministero dell’Economia e delle Finanze nella risoluzione 2/DF del 6 agosto 2019. Il chiarimento arriva per sciogliere i dubbi nati con l’articolo 3-ter del Decreto Crescita che indica la nuova scadenza per le dichiarazioni che riguardano le altre due tasse locali.

Scadenza dichiarazione TARI confermata al 30 giugno: che cos’è e a cosa serve

La scadenza per la presentazione della dichiarazione TARI rimane ferma al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui intercorrono variazioni rispetto alla dichiarazione precedente. Il decreto crescita non ha modificato questa prescrizione. Vediamo cosa significa.

L’importo della TARI, la tassa sui rifiuti che con l’IMU e la TASI va a comporre l’imposta unica comunale (IUC), viene determinato a livello locale dai Comuni in base a due fattori:

  • una quota fissa, che prende in considerazione la superficie dell’immobile;
  • una quota variabile, che si basa sul numero dei componenti del nucleo familiare e sulla presunta quantità di rifiuti prodotti.

La dichiarazione TARI, ai fini della determinazione della tassa, non va presentata ogni anno da tutti i contribuenti, ma soltanto in determinate circostanze: ossia nei casi di nuove iscrizioni e nei casi di variazioni oggettive o soggettive, che intercorrono rispetto alla dichiarazione precedente, che incidono sui requisiti per sconti e detrazioni e dalle quali deriva un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Le nuove iscrizioni contemplano le fattispecie di:

  • acquisto di un nuovo immobile;
  • affitto di un immobile;
  • apertura o subentro di una nuova attività commerciale.

I casi di variazione, invece, riguardano cambiamenti che interessano:

  • i dati catastali;
  • le metrature e le superfici degli immobili;
  • la tipologia di attività esercitata;
  • i dati anagrafici o i recapiti di documenti.

Quindi, sono i contribuenti interessati da queste circostanze a dover presentare una nuova dichiarazione al Comune. La scadenza per adempiere a quest’obbligo rimane ferma al 30 giugno dell’anno successivo all’intervento della variazione.

Scadenza dichiarazione TARI al 30 giugno, spostate al 31 dicembre le dichiarazioni TASI ed IMU

A far sorgere dei dubbi sul posticipo della scadenza per la presentazione di tutte e tre le dichiarazioni è stato l’articolo 3-ter del decreto crescita,che è intervenuto sul comma 684 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2014 che prende in considerazione l’intero IUC.

Sul punto è intervenuto il ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 2/DF pubblicata il 6 agosto 2019.

Il MEF, pur riconoscendo la fondatezza del dubbio e descrivendo come “poco felice” la tecnica di formulazione del testo legislativo, ha invitato a far riferimento alle specifiche dell’articolo 3-ter del decreto crescita, che nel testo dispone lo slittamento con riferimento esclusivo a TASI e IMU.

Il decreto crescita, insomma, non ha introdotto modifiche sulla scadenza per la presentazione della dichiarazione TARI, ma soltanto sul termine per la dichiarazione TASI e IMU, che viene spostato al 31 dicembre dell’anno successivo ai cambiamenti da denunciare nella nuova dichiarazione.

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Risoluzione n. 2/DF
Termini per la presentazione della dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e
della tassa per i servizi indivisibili (TASI) - Art. 3-ter del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.