Conguaglio IMU 2024: la scadenza il 29 febbraio

Scritto da Emy Damiani il 28 febbraio 2024

In scadenza il 29 febbraio il conguaglio IMU 2024. Con le nuove aliquote, i contribuenti che dovranno versare l’eventuale differenza tra l’imposta pagata e l’imposta dovuta potranno farlo senza pagare sanzioni e interessi

Conguaglio IMU 2024: la scadenza il 29 febbraio

Manca poco alla scadenza del 29 febbraio per il conguaglio IMU 2024 con le nuove aliquote.

Dovrà provvedere all’eventuale pagamento chi ha versato l’imposta prima che il proprio Comune abbia stabilito l’aliquota e, solamente, se l’imposta risulta maggiore rispetto a quella pagata entro lo scorso 18 dicembre.

Non dovranno essere versati né sanzioni né interessi. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 o bollettino postale.

Conguaglio IMU 2024: la scadenza il 29 febbraio

Arriva una nuova scadenza legata all’imposta sugli immobili.

Infatti, dopo il saldo IMU avvenuto a dicembre è fissato questo mese, il 29 febbraio, il conguaglio IMU 2024.

Il nuovo termine è stato stabilito dalla Manovra 2024: la novità infatti è stata introdotta nel corso dell’iter parlamentare della scorsa Legge di Bilancio.

La misura è stata prevista per dare più tempo ai Comuni per approvare le nuove aliquote, per i contribuenti è rimasta in calendario la scadenza del saldo e si è aggiunto il nuovo termine per l’eventuale conguaglio.

Le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono considerate tempestive se sono state inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate entro il 15 gennaio 2024.

Il conguaglio IMU 2024 con le nuove aliquote, che possono essere consultate sul sito del MEF, riguarda oltre 200 Comuni.

L’eventuale somma da pagare da parte del contribuente, ovvero la differenza tra l’imposta versata e quella dovuta, dovrà essere corrisposta senza l’applicazione di sanzioni e di interessi.

Il versamento può essere effettuata tramite:

Come specificato dall’art. 1 comma 73 della legge n. 213/2023: “nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.

Ricordiamo che l’IMU interessa i contribuenti che possiedono:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

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