In scadenza il 31 maggio 2019 la domanda definizione agevolata liti pendenti e il versamento della prima o unica rata.
L’articolo 6 del Decreto Legge numero 119 del 2018 regola questo strumento della Pace Fiscale e prevede la possibilità di sanare le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, e che hanno ad oggetto atti impositivi.
Le liti pendenti definibili sono quelle pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, fermo restando l’obbligo che il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e che alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
Per appianare le liti pendenti i contribuenti sono tenuti a versare una somma correlata al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio.
La scadenza per la presentazione della domanda il 31 maggio 2019 segna anche il termine ultimo per il versamento dell’unica o prima rata.
Domanda definizione agevolata liti pendenti in scadenza il 31 maggio 2019
I contribuenti che intendono accedere alla pace fiscale dedicata alle liti pendenti devono presentare domanda all’Agenzia delle Entrate entro il 31 maggio 2019 utilizzando il modulo dedicato e disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Per ogni controversia non ancora conclusa e per cui si vuole beneficiare della pace fiscale è necessario inviare un diverso modulo di domanda, esente da imposta di bollo.
La richiesta può essere presentata da chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Il modulo di cui sopra, debitamente compilato, dovrà essere inviato esclusivamente in modalità telematica:
- dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Nel caso in cui gli importi dovuti superano i 1.000 euro si può distribuire il pagamento fino a un massimo di 20 rate trimestrali, da versare entro il 31 agosto, il 30 novembre, il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona semplicemente inviando la domanda.