Imposta di bollo fatture elettroniche, la scadenza del 30 settembre 2021

Scritto da Tommaso Gavi il 30 settembre 2021

Imposta di bollo fatture elettroniche, la scadenza di giovedì 30 settembre riguarda le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2021. I soggetti obbligati devono effettuare i versamenti indicando i codici tributo nel modello F24.

Imposta di bollo fatture elettroniche, la scadenza del 30 settembre 2021

Imposta di bollo fatture elettroniche, la scadenza di giovedì 30 settembre 2021 si riferisce alle fatture elettroniche che sono state emesse nel secondo trimestre dell’anno in corso.

I contribuenti obbligati al versamento dell’imposta di bollo devono provvedere entro la giornata odierna.

Il pagamento dell’imposta è dovuto se l’importo della fattura, escluso, esente o fuori campo IVA, supera i 77,47 euro.

Nel trimestre di riferimento devono inoltre essere stati superati i 250 euro di fatturato.

Deve inoltre essere riportata l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta dovuta, per ciascuna fattura.

Imposta di bollo fatture elettroniche, la scadenza del 30 settembre 2021

La giornata del 30 settembre è anche la scadenza per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo semestre dell’anno 2021.

All’appuntamento, che chiude la fine del mese di settembre, si affiancano anche numerosi altri adempimenti.

Tra i tanti il termine per l’inoltro telematico all’Agenzia delle Entrate del modello 730/2021 per pensionati e dipendenti.

La stessa data di oggi è anche la scadenza delle rate della pace fiscale, saldo e stralcio e rottamazione ter.

Inoltre la giornata odierna è anche l’ultimo giorno utile per i professionisti e le partite IVA che vogliono fare domanda per l’esonero dei contributi INPS.

Per quanto riguarda l’appuntamento con il Fisco per il versamento dell’imposta di bollo è necessario precisare che i soggetti obbligati, per le fatture elettroniche di riferimento, riportino la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.

Inoltre, in base a quanto previsto dall’articolo 26, Dl n. 23/2020, il pagamento può essere effettuato, senza applicazione d’interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Imposta di bollo fatture elettroniche, come pagare

Per i versamenti relativi all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è necessario utilizzare il modello F24.

Il contribuente può pagare direttamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o avvalersi di un intermediario abilitato.

Gli enti enti pubblici dovranno utilizzare il modello F24-Ep.

In sintesi, il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità:

  • tramite il servizio dell’area riservata al soggetto passivo IVA del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • con conto corrente bancario o postale;
  • attraverso il modello F24 in modalità telematica;
  • per i soli enti pubblici, utilizzando il modello F24-EP.

I codici tributo da inserire all’interno del modello sono riportati nella tabella riassuntiva.

Codice tributo Descrizione
2522 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2525 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
2526 imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

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