Ravvedimento breve imposte, la scadenza del 15 novembre 2019

Scritto da Tommaso Gavi il 15 novembre 2019

Ravvedimento breve, il 15 novembre 2019 è l’ultimo giorno utile in relazione alle imposte scadute il 16 ottobre scorso. Coloro i quali hanno effettuato i pagamenti in modo insufficiente o non li hanno effettuati del tutto possono regolarizzare la situazione: dovranno versare le gli importi dovuti, la sanzione ridotta a un decimo del minimo e gli interessi legali. Le informazioni per adempiere.

Ravvedimento breve imposte, la scadenza del 15 novembre 2019

Ravvedimento breve imposte, chi non ha versato i tributi dello scorso 16 ottobre o lo ha fatto in maniera insufficiente, ha l’ultimo giorno utile per provvedere.

La scadenza del 15 novembre 2019 riguarda i contribuenti parzialmente o totalmente inadempienti, che potranno rimediare pagando:

  • l’importo dovuto;
  • gli interessi legali;
  • la sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Le modalità di adempimento prevedono l’utilizzo del modello F24.

I contribuenti interessati e le indicazioni dell’appuntamento con il fisco.

Ravvedimento breve imposte, la scadenza del 15 novembre 2019: i destinatari

Sono interessati dall’appuntamento con il fisco del 15 novembre 2019 tutti i contribuenti che non hanno versato, o lo hanno fatto in maniera insufficiente, i tributi scaduti lo scorso 16 ottobre.

I tributi in questione sono:

  • Irpef;
  • Iva;
  • Irap;
  • Ires; addizionali comunali e regionali;
  • imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi;
  • imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi;
  • imposta sulle transazioni relative a derivati su equity.

I contribuenti possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento (breve) e provvedere alla regolarizzazione effettuando i versamenti relativi a:

  • imposte e delle ritenute;
  • interessi legali;
  • sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Sono diverse le categorie di contribuenti coinvolte dalla scadenza:

  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, studi associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, società cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • enti che non svolgono attività commerciali;
  • organi e amministrazioni dello Stato;
  • dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali;
  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.

Ravvedimento breve imposte, la scadenza del 15 novembre 2019: le modalità di adempimento e i codici tributo

I versamenti relativi all’appuntamento con il fisco di metà novembre 2019 vanno effettuati attraverso il modello F24.

Il pagamento deve avvenire attraverso la modalità telematica:

  • servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, tramite i canali telematici Fisconline o Entratel;
  • home banking;
  • intermediario abilitato.

I non titolari di partita IVA potranno utilizzare il modello cartaceo presso:

  • banche;
  • Poste italiane;
  • agenti della riscossione (senza utilizzare crediti tributari o contributivi in compensazione).

I sostituti d’imposta, invece, dovranno cumulare gli interessi dovuti all’imposta.

Per quanto riguarda i codici tributo, si può fare riferimento alla tabella riassuntiva.

CODICE TRIBUTO DENOMINAZIONE
1989 Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990 Interessi sul ravvedimento - Ires
1991 Interessi sul ravvedimento - Iva
1993 Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
4061 Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
4062 Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
4063 Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4064 Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
4065 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4066 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
8901 Sanzione pecuniaria Irpef
8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8904 Sanzione pecuniaria Iva
8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8907 Sanzione pecuniaria Irap
8918 Ires - Sanzione pecuniaria
8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

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