30 ottobre, ravvedimento operoso per i tributi in scadenza il 30 settembre

Scritto da Tommaso Gavi il 28 ottobre 2019

Ravvedimento operoso, il 30 ottobre 2019 è la scadenza per regolarizzare i pagamenti sui tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali, scaduti il 30 settembre scorso. I contribuenti interessati dovranno versare: l’importo dovuto, la sanzione e gli interessi legali. I destinatari e le modalità di adempimento.

30 ottobre, ravvedimento operoso per i tributi in scadenza il 30 settembre

Il ravvedimento operoso, in scadenza il 30 ottobre 2019, riguarda i tributi scaduti il 30 settembre scorso, quelli cioè derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali.

Per regolarizzare i versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente, i contribuenti dovranno pagare, oltre ai tributi dovuti, anche la relativa sanzione e gli interessi legali.

Tutte le informazioni utili su destinatari, modalità di adempimento e codici tributo.

Ravvedimento operoso, la scadenza del 30 ottobre 2019, destinatari e tributi interessati

I tributi delle dichiarazioni dei redditi annuali, scaduti lo scorso 30 settembre, possono essere regolarizzati tramite il ravvedimento operoso. L’istituto è previsto dall’articolo 13 del Decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997.

I contribuenti che non hanno versato, o lo hanno fatto in maniera insufficiente, i tributi in scadenza il 30 settembre scorso possono regolarizzare la situazione entro il 30 ottobre 2019.

In particolare dovranno:

  • provvedere al pagamento del tributo;
  • pagare una sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve);
  • versare l’importo degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Ravvedimento operoso, la scadenza del 30 ottobre 2019, come adempiere

Per quanto riguarda le modalità di adempimento, i contribuenti potranno scegliere tra varie opzioni:

  • modello F24 con modalità telematiche (attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate e i canali Fisconline o Entratel);
  • internet banking;
  • intermediario abilitato.

Per i non titolari di partita IVA è prevista la possibilità di pagare con modello F24 cartaceo (senza utilizzare crediti tributari o contributivi in compensazione) presso:

  • banche;
  • Poste Italiane;
  • agenti della riscossione.

Stesse regole se devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore (in questo caso i sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo).

Per quanto riguarda i codici tributo si può fare riferimento alla tabella riassuntiva.

CODICE TRIBUTO TIPOLOGIA
1989 Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990 Interessi sul ravvedimento - Ires
1991 Interessi sul ravvedimento - Iva
1993 Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
2003 Ires - Saldo
3800 Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo
3801 Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
3812 Irap - acconto - prima rata
3843 Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - acconto
3844 Addizionale comunale all’Irpef - Autotassazione - saldo
4001 Irpef Saldo
4033 Irpef acconto - prima rata
6099 Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
8901 Sanzione pecuniaria Irpef
8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8904 Sanzione pecuniaria Iva
8907 Sanzione pecuniaria Irap
8918 Ires - Sanzione pecuniaria
8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

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