Scadenza Imu e Tasi, saldo da pagare entro il 16 dicembre 2019

Scritto da Tommaso Gavi il 16 dicembre 2019

Scadenza Imu e Tasi, oggi, 16 dicembre 2019, si deve pagare il saldo. I soggetti coinvolti dal termine devono fare attenzione all’eventuale modifica delle aliquote delle imposte comunali: in tali casi si dovrà versare il conguaglio. Le informazioni utili per l’adempimento.

Scadenza Imu e Tasi, saldo da pagare entro il 16 dicembre 2019

Scadenza Imu e Tasi, oggi, 16 dicembre 2019 è l’ultimo giorno per versare il saldo delle imposte comunali e, nei casi in cui siano cambiate le aliquote, il conguaglio.

La prima casa, in tutti i casi in cui non è un immobile di lusso, è esentata sia dall’Imu, imposta municipale propria, sia dalla Tasi, la tassa sui servizi indivisibili.

Proprietari o titolari di diritti reali di immobili su aree fabbricabili e terreni agricoli sono obbligati a pagare l’Imu.

La Tasi invece è dovuta per contribuire ai servizi collettivi quali ad esempio l’arredo urbano e la pubblica illuminazione.

Devono versarla i contribuenti che sono proprietari di un’abitazione o titolare di diritto reale dell’immobile.

Come provvedere correttamente al termine.

Scadenza Imu e Tasi, saldo da pagare entro il 16 dicembre 2019: i contribuenti interessati

La scadenza per il versamento del saldo Imu coincide con quella del pagamento della Tasi.

Mentre l’acconto di Imu e Tasi doveva essere versato entro il 17 giugno, per il pagamento del saldo è previsto il termine del 16 dicembre 2019.

Presupposto dell’Imu è il possesso degli immobili. Tuttavia occorre sottolineare che ci sono diverse situazioni che escludono dal pagamento dei tributi in questione:

  • l’Imu non è dovuta sulla prima casa, cioè sulle abitazioni principali. In questo caso deve essere pagata solo se l’immobile è considerato di lusso ossia appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
  • sono escluse dall’Imu gli immobili che risultano abitazione principale di soci assegnatari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • non deve essere pagata l’Imu su alloggi classificati come sociali ai sensi del decreto del 22 aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
  • non è dovuta sulla casa assegnata al coniuge dal provvedimento del giudice in caso di separazione o divorzio.

La Tasi, introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 ossia la Legge numero 147 del 2013, deve essere corrisposta da tutti i titolari di diritto reale su un immobile:

  • proprietario;
  • titolare del diritto di usufrutto;
  • uso;
  • abitazione;
  • enfiteusi;
  • superficie.

Così come l’Imu, anche per la Tasi è prevista l’esenzione sulla prima casa.

In caso d’affitto, a differenza di quanto previsto per l’Imu, non è solo il proprietario a dovere contribuire ma anche l’inquilino.

La somma viene intatti ripartita: la porzione spettante all’inquilino è compresa tra il 10% e il 30% a seconda di quanto stabilito dal Comune di competenza.

Se non è previsto diversamente l’occupante deve pagare il 10% e il titolare del diritto reale il rimanente 90%.

Scadenza Imu e Tasi, saldo da pagare entro il 16 dicembre 2019: le modalità di adempimento

Dal momento che Imu e Tasi sono imposte comunali, gli importi sono determinati dalle amministrazioni locali.

Per verificare se il Comune ha modificato le aliquote si può cercare le ultime delibere tramite l’apposita sezione del Ministero dell’Economia.

Per effettuare i versamenti relativi ad Imu e Tasi è necessario utilizzare il modello F24.

Devono in particolare essere indicati diversi codici tributo a seconda dell’imposta dovuta.

In relazione all’Imu, si può fare riferimento alla tabella riassuntiva.

CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE
3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune
3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune
3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune
3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato
3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune
3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato
3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune
3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato
3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato
3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune

Per pagare i versamenti relativi alla Tasi bisogna invece indicare i codici tributo di seguito riportati.

CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE
3958 Tasi- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni
3959 Tasi- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale-art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni
3960 Tasi- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni
3961 Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni
3962 Tasi- tributo per i servizi indivisibili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modifiche-interessi
3963 Tasi- tributo per i servizi indivisibili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni-sanzioni

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