Scadenza ravvedimento breve, 20 marzo: ultime ore per regolarizzare

Scritto da Elena Greco il 20 marzo 2019

Scadenza ravvedimento breve fissata per mercoledì 20 marzo, ultime ore per regolarizzare il versamento di imposte e ritenute con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Scadenza ravvedimento breve, 20 marzo: ultime ore per regolarizzare

Scadenza ravvedimento breve fissata per mercoledì 20 marzo, ultime ore per regolarizzare il versamento di imposte e ritenute non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 18 febbraio 2019 con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

Questo mercoledì di marzo segna il termine ultimo per mettere a punto eventuali omissioni o errori commessi nei versamenti dovuti il mese scorso in una condizione agevolata.

Scadenza ravvedimento breve: mercoledì 20 marzo, ultime ore per regolarizzare

Si tratta di una scadenza che, potenzialmente, interessa tutti coloro che sono tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Dunque, un ampio numero di contribuenti e diverse categorie:

  • dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali;
  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
  • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • enti che non svolgono attività commerciali;
  • organi e amministrazioni dello Stato;
  • altri soggetti.

I contribuenti interessati a versare le somme necessarie per regolarizzare la loro posizione possono farlo scegliendo tra più opzioni:

  • utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche:
    • direttamente con i servizi F24 web o F24 online dell’Agenzia delle Entrate;
    • attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
    • con l’home banking del proprio istituto di credito.
  • oppure tramite intermediario abilitato.

I non titolari di partita IVA possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, a patto che non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, e quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore.

Necessario tener presente che i sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.

Scadenza ravvedimento breve: mercoledì 20 marzo, i codici tributo da utilizzare

Chi si avvale dello strumento del ravvedimento breve, entro la scadenza del 20 marzo 2019, deve indicare nel modello F24 che utilizza uno dei codici tributo riportati in tabella, in base alle proprie necessità.

Codici TributoDefinizione
1989 Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990 Interessi sul ravvedimento - Ires
1991 Interessi sul ravvedimento - Iva
1993 Interessi sul ravvedimento - Irap
1994 Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale
1998 Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all’Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
4061 Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - SANZIONE
4062 Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 - INTERESSI
4063 Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4064 Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 - INTERESSI
4065 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - SANZIONE
4066 Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 - INTERESSI
8901 Sanzione pecuniaria Irpef
8902 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8904 Sanzione pecuniaria Iva
8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
8907 Sanzione pecuniaria Irap
8918 Ires - Sanzione pecuniaria
8926 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

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