Scadenze Imu e Tasi, ravvedimento lungo anche per i tributi comunali

Scritto da Tommaso Gavi il 6 dicembre 2019

Scadenze Imu e Tasi, il ravvedimento lungo viene esteso anche ai tributi comunali con la novità del Decreto fiscale 2020. Riduzioni alle sanzioni per i pagamenti in ritardo o i versamenti insufficienti effettuati anche oltre un anno dopo la scadenza. I dettagli dell’articolo 10 bis, dopo l’approvazione degli emendamenti in commissione Finanze della Camera.

Scadenze Imu e Tasi, ravvedimento lungo anche per i tributi comunali

Scadenze Imu e Tasi, con un emendamento al Decreto fiscale 2020 il ravvedimento lungo viene esteso anche alle sanzioni per il mancato o insufficiente versamento dei tributi comunali: riduzioni anche per chi paga oltre un anno dopo la scadenza.

Lo prevede l’articolo 10 bis che elimina il vincolo alle riduzioni in questione, che al momento sono previste solo per le sanzioni legate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, quelli doganali e le accise.

Con il nuovo testo il ravvedimento lungo viene dunque esteso anche a tutti gli altri tributi, compresi quelli regionali e locali.

Scadenze Imu e Tasi, ampliamento dell’applicabilità del ravvedimento lungo: le novità del Decreto fiscale 2020

Scadenze Imu e Tasi, il testo approvato in commissione Finanze del nuovo articolo 10 bis del progetto di conversione in legge del Decreto fiscale 2020, il DL 124/2019, prevede un ampliamento dei tributi le cui sanzioni potranno essere oggetto di ravvedimento lungo, ovvero oltre un anno dal termine.

L’istituto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs, n. 472 del 1997 dà infatti la possibilità a chi non ha pagato, o lo ha fatto in maniera insufficiente, di regolarizzare la situazione con una riduzione delle sanzioni a un settimo, un sesto e un quinto del minimo a seconda delle circostanze.

L’articolo 10 bis, che ha come oggetto “ravvedimento operoso”, abroga il comma 1 bis della norma appena citata.

Tale comma, attualmente, limita il ravvedimento lungo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e ai tributi doganali e alle accise, di competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con l’abrogazione le riduzioni previste per le sanzioni relative a pagamenti effettuati oltre un anno dopo la scadenza viene di fatto esteso ai tributi locali, regionali e a tutti gli altri tributi, compresi Imu e Tasi.

Scadenze Imu e Tasi, ravvedimento anche per chi paga con oltre un anno di ritardo i tributi comunali

Per effetto delle novità del testo della legge di conversione del Decreto fiscale 2020, in discussione alla Camera, ad Imu e Tasi può essere applicato il ravvedimento lungo, ovvero si possono avere riduzioni sulle sanzioni per pagamenti in ritardo anche oltre un anno dalla scadenza.

L’imposta municipale propria e la tassa sui i servizi indivisibili, in scadenza il prossimo 16 dicembre, rientrerebbero dunque nelle diminuzioni delle sanzioni in questione.

Vediamo ora nel concreto quali riduzioni alle sanzioni prevede il ravvedimento operoso in relazione ai giorni di ritardo nel pagamento.

In linea con le disposizioni attualmente in vigore, le diminuzioni sono riassunte nella seguente tabella. Sono estese a tutti i tributi quelle che consentono di pagare un settimo, un sesto ed un quinto delle sanzioni.

RITARDO NEL PAGAMENTO RIDUZIONE DELLA SANZIONE
fino a 30 giorni 1/10 del minimo
da 31 a 90 giorni 1/9 del minimo
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro un anno dall’omissione o dall’errore, in assenza di dichiarazione periodica 1/8 del minimo
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o entro due anni dall’omissione o dall’errore, in assenza di dichiarazione periodica 1/7 del minimo
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione o oltre i due anni dall’omissione o dall’errore, in assenza di dichiarazione periodica 1/6 del minimo
dopo la constatazione della violazione 1/5 del minimo

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